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Revenge porn: quando è reato, cosa dice la legge, cosa può fare la vittima

Quando il sexting, ossia lo scambio di contenuti hot attraverso dispositivi come smartphone o computer, si trasforma in un reato, per cui la persona offesa può proporre querela nel termine di sei mesi

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Per sexting si intende la pratica, molto diffusa grazie all’avvento dei social, di scambiarsi contenuti hot attraverso smartphone e computer. Il sexting si basa sulla liberà volontà delle parti di scambiarsi messaggi dal contenuto particolare, e non costituisce di per sé un illecito. Tuttavia, nel momento in cui il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto, scatta il reato di revenge porn.

Revenge porn, cosa dice il codice penale al riguardo?

Il c.d. “Codice Rosso” (legge n. 69/2019), ha introdotto l’art. 612-ter c.p. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, (cd. “revenge porn”). La norma tutela la libertà di autodeterminazione dell’individuo, il decoro, la reputazione e il diritto alla riservatezza in relazione alla vita sessuale.

L’art. 612-ter c.p., che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5000 a euro 15000, punisce chi ha realizzato o sottratto immagini/video sessualmente espliciti altrui, che erano destinati a rimanere privati, diffondendoli senza il consenso della persona interessata. Inoltre, la stessa pena si applica a chi, dopo aver comunque ricevuto il materiale, lo diffonde senza consenso della persona raffigurata al fine di recare danno alla stessa.

Sono previsti degli aumenti di pena, se il fatto è commesso ai danni dell’ex partner, donna incinta o persona più fragile dal punto di vista psicologico/fisico, invece se il materiale pornografico riguarda minori di anni 18, ai sensi dell’art. 600 ter c.p., è prevista una pena detentiva fino a 12 anni.

Revenge porn, cosa può fare la vittima per tutelarsi?

La persona offesa può proporre querela nel termine di sei mesi. Il delitto di revenge porn infatti non è procedibile d’ufficio, cioè senza la volontà della vittima, a meno che quest’ultima non sia in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratti di donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso insieme ad altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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Nato a Vico Equense il 26 Aprile 1990, è un giovane avvocato specializzato in diritto penale e tributario. Laureato in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Napoli Federico II, e nel 2019 in Management presso l’Università delle Camere di Commercio di Roma. Ambizioso, determinato, ed empatico nei rapporti umani, da sempre attivo nel campo del volontariato e della promozione sociale, schierato accanto dei più deboli per la tutela dei loro diritti. Inguaribile viaggiatore, amante dell’arte e del buon cibo italiano.

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