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Cronaca

Pratola Serra, l’ex sindaco Aufiero: “Incondizionata fiducia nella giustizia amministrativa”

Dopo la pronuncia del Tar del Lazio l’ex primo cittadino del comune della Valle del Sabato si dice soddisfatto dei risultati ottenuti

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Pratola Serra
Foto: Radiounavocevicina.it

Il comune di Pratola Serra è al centro di alcune vicende giudiziarie e amministrative dopo lo scioglimento del consiglio comunale per ingerenze da parte della criminalità organizzata nell’ottobre del 2020. Dopo un primo pronunciamento del Tribunale Amministrativo del Lazio, l’ex sindaco Emanuele Aufiero ha rotto il silenzio, dichiarandosi soddisfatto di questi primi risultati.

Pratola Serra, comunicato e dichiarazioni dell’ex sindaco Emanuele Aufiero dopo il pronunciamento del Tar del Lazio

Il 10 Marzo scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I – con Ordinanza Collegiale n° 3028/2021 – si è pronunciato rispetto all’istanza cautelare presentata dal già Sindaco di Pratola Serra Emanuele Aufiero e altri amministratori comunali, assistiti dai legali Avv. Prof. Federico Tedeschini, Avv. Claudio Vinci e Avv. Pierluigi Mancuso, contro il decreto di scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune della Valle del Sabato e tutti gli atti connessi.

Considerata la complessità della natura di questi procedimenti e, considerato che, in nessun altro caso, il TAR  ha mai concesso la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti de quo, il Collegio difensivo nel ricorso aveva chiesto anche la fissazione dell’udienza di merito nel TERMINE BREVE (art. 55, comma 10 c.p.a.). I giudici amministrativi hanno ACCOLTO la suddetta istanza, fissando l’udienza di merito in data 20 OTTOBRE 2021 con la seguente motivazione “Gli interessi della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelati con la fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito della controversia, che si fissa sin d’ora per il 20 Ottobre 2021”.

Inoltre il Collegio difensivo aveva richiesto l’esibizione di tutti gli atti determinanti il decreto di  scioglimento ed, in particolare, la relazione della Commissione di Accesso nominata ai sensi dell’art.143 del TUEL e il decreto di nomina di tale commissione, in “forma integrale e senza omissis”; anche questa seconda istanza È STATA ACCOLTA dal TAR con la seguente motivazione “ Ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non prodotti dalle parti e, in particolare, la relazione della Commissione di accesso nominata ai sensi dell’art. 143 del TUEL e il decreto di nomina di tale Commissione, in forma integrale e priva di omissis………….le Amministrazioni costituite (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Prefettura di Avellino) dovranno depositare in giudizio la documentazione indicata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza”. Inoltre, le amministrazioni resistenti saranno tenute a depositare TUTTI gli ATTI propedeutici che hanno determinato l’istituzione della Commissione di Accesso, ivi compresi gli ESPOSTI della minoranza consiliare, così come SI EVINCE dagli atti processuali depositati al TAR Lazio.

Inoltre, è doveroso precisare che il ricorso presentato dal Collegio difensivo è stato “calibrato” sulla Relazione del Prefetto di Avellino del 15 Luglio 2020 (documento propedeutico e allegato al decreto di scioglimento) acquisita legittimamente dalla parte ricorrente, in forma integrale e senza omissis, nell’ambito del Procedimento sulla richiesta di declaratoria d’incandidabilità instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino n°4850/2020. La parte resistente, tramite l’avvocatura dello stato, aveva chiesto, con propria memoria, sostenuta fortemente in camera di consiglio, lo stralcio della suddetta relazione prefettizia “senza omissis” ritenendone illegittima la sua acquisizione. Ebbene, il TAR Lazio ha ritenuto LEGITTIMA l’acquisizione della suddetta Relazione Prefettizia e “dispone la Conservazione e l’Ostensione dell’allegato 3 al ricorso, Relazione del Prefetto di Avellino del 15.7.2020 – prodotta dalla parte ricorrente – con le modalità previste dall’art. 42 della l. n. 124/2007”.

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“Siamo pienamente soddisfatti – dichiara Emanuele Aufiero – dell’Ordinanza Collegiale che ha accolto le nostre istanze, in quanto è stata ravvisata la necessità di un approfondimento dell’intero iter procedurale, con l’ordine di esibizione di tantissimi atti e con la fissazione dell’udienza del merito in tempi molto brevi; considerando la “lunghissima” tempistica dei procedimenti amministrativi, il risultato è soddisfacente.

Riponiamo piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Amministrativa – continua Aufiero – pertanto siamo molto ottimisti circa la conclusione positiva di questa vicenda che ha coinvolto un’intera comunità, i diretti interessati e le proprie famiglie.

Vogliamo ringraziare l’intera comunità di Pratola Serra che, in questi mesi, non ha fatto mai mancare sostegno e vicinanza, spronandoci, soprattutto nei momenti di sconforto, ad andare avanti per fare emergere la “Vera” verità su questa triste storia.

Grazie al sostegno dei nostri concittadini, continueremo a combattere – conclude Emanuele Aufiero – affinché venga ripristinata la volontà popolare e ritornare ad occuparci, in modo diretto, del nostro amato Paese”

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