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Incidente stradale: quando si configura il reato di omissione di soccorso?

Ci si deve fermare solo in seguito al ferimento di qualcuna delle persone coinvolte, oppure si deve farlo in ogni caso. Cosa prevede il Codice della Strada, e cosa dice la Cassazione?

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Incidente Stradale
Foto: ilrestodelcarlino.it

Il Codice della Strada prevede l’obbligo di fermarsi non solo in seguito ad un incidente con feriti, ma anche in seguito ad un incidente senza feriti. Inoltre prevede l’obbligo di prestare assistenza, e di fornire le proprie generalità se richieste dalle autorità di polizia intervenute. Quando si configura il reato di omissione di soccorso? Vediamo insieme le condizioni per cui ciò accade.

Omissione di soccorso, cosa prevede il codice della strada?

L’art. 189 Codice della Strada punisce sia la condotta di chi non si ferma dopo un incidente senza feriti, prevedendo una mera sanzione amministrativa pecuniaria da 296 a 1.184 euro, sia la condotta di chi non si ferma dopo un incidente con feriti, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.

In alcuni casi, non è sufficiente fermarsi, ma occorre anche prestare soccorso. Infatti, chi non presta soccorso dopo un incidente con feriti, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno.

In ogni caso di incidente, sia con danni alle persone sia con danni alle cose, i soli conducenti, dopo essersi doverosamente fermati, sono tenuti a fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate. Qualora tale obbligo non venga rispettato sarà comminata sanzione amministrativa.

Omissione di soccorso, cosa dice la Cassazione a riguardo?

“Per il reato di “fuga” occorre valutare il comportamento complessivo dell’agente, che si deve concretizzare nell’immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell’incidente, comportamento da cui discende l’inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell’immediatezza del fatto” quali ad esempio: salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all’accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l’eventuale presenza di feriti. (Cassazione Penale n. 9212 del 2020).

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Pertanto il reato di fuga a seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso non si configura, se l’agente effettua la fermata, presta il suo soccorso e si rende disponibile per la ricostruzione dell’accaduto. Ovviamente tale accertamento sarebbe impossibile ove il soggetto si allontani.

La finalità della norma è quella di imporre ai cittadini, anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, e poi, di “mettersi a disposizione” di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, nell’attesa dell’intervento della polizia stradale.

In sintesi, chi rimane coinvolto in un incidente stradale deve fermarsi per rendersi conto dell’accaduto, per prestare soccorso agli eventuali feriti e per poter essere identificato anche nella prospettiva di un’azione risarcitoria o per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nato a Vico Equense il 26 Aprile 1990, è un giovane avvocato specializzato in diritto penale e tributario. Laureato in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Napoli Federico II, e nel 2019 in Management presso l’Università delle Camere di Commercio di Roma. Ambizioso, determinato, ed empatico nei rapporti umani, da sempre attivo nel campo del volontariato e della promozione sociale, schierato accanto dei più deboli per la tutela dei loro diritti. Inguaribile viaggiatore, amante dell’arte e del buon cibo italiano.

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