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Superbonus 2020: reclusione fino a 8 anni per emissione fatture per opere non realmente eseguite

Le situazioni illecite astrattamente ipotizzabili, i reati e le pene previste: tutto ciò che c’è da sapere su questa fattispecie

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Impianto fotovoltaico
Foto: Repertorio

L’indebita fruizione del credito di imposta del 110% per gli interventi di isolamento termico, per la sostituzione di impianti di climatizzazione e così via, può comportare conseguenze penali gravose e sanzioni a carico degli attestatori. In particolar modo, è prevista la reclusione fino a 8 anni per emissione fatture per opere non realmente eseguite.

Superbonus 2020: quali sono le situazioni illecite astrattamente ipotizzabili?

La prima e più diffusa ipotesi è quella dei lavori non svolti, ovvero del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l’accesso al beneficio e indicati nelle fatture rilasciate dalla impresa esecutrice. L’altra ipotesi è quella dei c.d. lavori sovrafatturati, riguarda i casi in cui i lavori in fattura siano stati effettivamente eseguiti, ma sovrastimati per usufruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante. Le condotte descritte configurerebbero due illeciti: operazioni inesistenti e indebite compensazioni. Secondo l’articolo 1 del D.Lgs 74/2000 per operazioni inesistenti si intendono le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate oppure che indicano importi superiore a quelli reali.

Superbonus 2020, operazioni illecite: i reati e le pene previste

In capo all’impresa che emette le fatture, è configurabile il delitto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 74/2000 in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti. Per chi ha beneficiato dei lavori, infine, e quindi ha ricevuto le fatture, occorre distinguere due ipotesi: se le ha indicate in dichiarazione si configurerebbe il delitto di dichiarazione fraudolenta, se invece si tratta di persona fisica, non di un soggetto Iva, che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall’impresa edile.

Nato a Vico Equense il 26 Aprile 1990, è un giovane avvocato specializzato in diritto penale e tributario. Laureato in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Napoli Federico II, e nel 2019 in Management presso l’Università delle Camere di Commercio di Roma. Ambizioso, determinato, ed empatico nei rapporti umani, da sempre attivo nel campo del volontariato e della promozione sociale, schierato accanto dei più deboli per la tutela dei loro diritti. Inguaribile viaggiatore, amante dell’arte e del buon cibo italiano.

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