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Le pergole vetrate rientrano nell’edilizia libera: addio ai permessi per le costruzioni

Negli ultimi anni le VEPA si sono affermate come innovative protagoniste dell’architettura e dell’edilizia e hanno trovato spazio in numerosi progetti di riqualificazione urbana

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Casa con giardino e pergole vetrate
Foto di Kateryna Petrova da Pixnio

Il Decreto Aiuti bis è diventato legge: pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2022, la Legge n. 142 di conversione con modificazioni del decreto ha introdotto, tra le varie modifiche, importanti novità per quanto riguarda le norme che regolano l’installazione di pergole vetrate (VEPA). Nello specifico, è stato stabilito che la realizzazione delle VEPA è un’attività inerente al campo dell’edilizia libera, pertanto, se vengono rispettati precisi requisiti, la loro costruzione non è più vincolata ad alcun tipo di permesso da ottenere da parte del Comune. In questo articolo approfondiamo l’argomento presentando cosa sono e come funzionano le VEPA, i permessi che prima ne regolavano la costruzione e le norme attuali.

Cosa sono le VEPA

VEPA è l’acronimo utilizzato per riferirsi alle vetrate panoramiche amovibili funzionali alla riduzione della dispersione termica e al risparmio energetico, nonché alla messa in sicurezza di verande e balconi. Questa sigla viene utilizzata per riferirsi ai tipi di vetrate più vari: apribili, frangivento, scorrevoli, pieghevoli, a pacchetto ecc., ma anche le serre bioclimatiche, comunemente conosciute con il nome di giardini d’inverno. Le VEPA afferiscono quindi al settore dell’architettura solare, la branca dell’edilizia che propone soluzioni per il riscaldamento e l’illuminazione utilizzando la radiazione solare come fonte di energia. Strutture isolanti per eccellenza, proteggono sia dalle radiazioni solari che dalle intemperie, prevenendo infiltrazioni d’acqua.

Negli ultimi anni le VEPA si sono affermate come innovative protagoniste dell’architettura e dell’edilizia e hanno trovato spazio in numerosi progetti di riqualificazione urbana, vista la possibilità di aumentare gli spazi abitativi senza stravolgere il progetto originale, contribuendo al contempo al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. Insomma, si tratta di un’ottima soluzione per dare un nuovo volto a un edificio senza impegnarsi in operazioni di ristrutturazione eccessivamente costose.

Riassumendo, le vetrate VEPA per essere definite tali devono:

  • essere amovibili
  • avere funzione temporanea
  • migliorare le prestazioni energetiche e acustiche
  • ridurre la dispersione termica
  • impermeabilizzare almeno parzialmente.

Non devono, invece:

  • generare nuova volumetria
  • variare la destinazione d’uso dell’immobile
  • modificare i prospetti, le facciate e in generale le linee architettoniche dell’edificio.

Efficientamento energetico: la situazione in Italia e la soluzione offerta dalle VEPA

Ma in cosa consiste effettivamente il grande vantaggio delle VEPA sotto il profilo dell’efficientamento energetico? Si deve partire dal presupposto che gli edifici rappresentano i maggiori consumatori di energia in Europa, producendo circa il 36% delle emissioni di gas serra. Questo avviene perché la maggior parte degli edifici non è efficiente dal punto di vista energetico ed è ancora alimentata principalmente da combustibili fossili. In Italia, è stato calcolato che la dispersione termica di una parete con balcone su un edificio provoca la perdita di circa il 30% del fabbisogno di un appartamento (fonte: Trameetech), si possono immaginare le cifre da capogiro se si moltiplica la percentuale per milioni di balconi. Nella situazione di grave emergenza climatica che stiamo affrontando, occorre fare uno sforzo deciso per promuovere il risparmio energetico attraverso la trasformazione di balconi e terrazzi in ottica ecosostenibile. L’installazione di vetrate panoramiche amovibili determina un risparmio energetico corrispondente circa al 30% dei costi necessari per il riscaldamento di un’unità immobiliare di medie dimensioni. Da questi dati è facilmente comprensibile l’enorme impatto che potrebbe avere la diffusione capillare di questi sistemi, che possono realmente rappresentare un’opportunità di cambiamento.

VEPA e Decreto Aiuti-bis

Le VEPA possono ora essere installate in regime di edilizia libera se conformi alle prescrizioni dei Legislatori nazionali, non serve più il nulla osta da parte del Comune. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

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  • devono essere amovibili e del tutto trasparenti
  • devono favorire una micro-aerazione naturale
  • non devono aumentare la superficie destinata a residenza
  • non devono variare i volumi dell’edificio

VEPA e mini-condono edilizio

A seguito dell’uscita della notizia sulle VEPA e l’edilizia libera, alcuni hanno fatto un collegamento con la possibilità di un mini condono edilizio rivolto alle vecchie verande. In realtà, le verande chiuse con telai visibili e non amovibili non hanno a che fare con le VEPA, che essendo strutture leggere e trasparenti hanno tutt’altro scopo. Nel decreto Aiuti-bis non si parla in alcun punto di condono edilizio: la nuova norma sulle VEPA, quindi, non rappresenta un mini-condono per le verande.

Quali sono le altre modifiche al ddl apportate in sede di conversione?

Oltre alle modifiche relative all’installazione delle VEPA come attività di edilizia libera, il Senato ha apportato altre modifiche al ddl:

  • proroga del lavoro agile fino al 31/12/2022 per i lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni;
  • modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni, non possono essere pignorate per un ammontare equivalente al doppio della somma massima mensile dell’assegno sociale;
  • accordo in materia di responsabilità per quanto riguarda la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus. Solo in caso di mancata sussitenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta si parla di responsabilità in solido e dunque l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante ai soggetti beneficiari;
  • definizione agevolata liti, possono accedervi tutti i procedimenti per cui il ricorso è stato notificato entro il 16 settembre 2022 (la data precedente era il 15 luglio 2022).

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