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Coronavirus, tutela della salute dei detenuti: cosa fa il Governo e cosa dice la Costituzione

Le misure adottate in ottica epidemia, e cosa prevede la nostra carta costituzionale: tutto ciò che c’è da sapere su un tema piuttosto spinoso

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Arresto messo in atto dalle forze dell'ordine
Foto: tp24.it

“Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale” (Corte Costituzionale). Per questo motivo la detenzione non può tradursi in una afflizione eccessiva ed ulteriore rispetto a quella derivante dalla sottrazione della libertà stessa. La sofferenza che va oltre la limitazione della libertà personale deve essere considerata illegale, prima che disumana. Ma cosa succede in tempi di epidemia da coronavirus? Ecco quali sono e quali saranno le azioni del Governo, e cosa dice la Costituzione italiana a riguardo.

La tutela della salute dei detenuti ai tempi del COVID-19: le azioni del Governo

A distanza di molti anni dalla notissima sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti, il sistema penitenziario italiano non pare aver intrapreso l’inversione di rotta sperata, e si ritrova ancora oggi a fronteggiare il rischio di contagio da COVID-19 nelle carceri, con misure che possono essere definite come mere toppe apposte ad un sistema penitenziario ormai al collasso.

Prima della dichiarata emergenza sanitaria, nelle carceri italiane erano presenti 61.230 detenuti a fronte di 50.931 posti disponibili, circa 10.000 detenuti in più oltre la capienza regolamentare.

Il Governo per fronteggiare l’emergenza ha previsto gli arresti domiciliari per i detenuti che ancora devono scontare sino a 18 mesi di carcere. Ne sono esclusi i detenuti responsabili di gravi reati, i delinquenti abituali e quelli coinvolti nelle violenze dei giorni scorsi. Tali disposizioni saranno valide fino al 30 giugno, e dovrebbero riguardare circa 3 mila detenuti. È evidente, dunque, che la situazione di sovraffollamento carcerario rimarrà ancora allarmante.

Se già il carcere risulta essere un ambiente fortemente patogeno, è chiaro che il peggioramento ambientale provocato dall’epidemia in corso, non può che tradursi in un contestuale peggioramento dello stato di salute della popolazione detenuta, il cui “rischio di salute” è notevolmente maggiore rispetto a quello della popolazione generale.

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Il diritto alla salute nella Costituzione: ecco cosa dice                                             

Nel caso del diritto alla salute del soggetto detenuto vengono in rilievo oltre all’art. 32 della Costituzione che “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, anche l’art. 13 comma 4 della Costituzione che prevede il divieto di qualsivoglia “violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” nonché l’art. 27 comma 3, in forza del quale “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Il diritto alla salute è l’unico diritto ad essere definito dalla Costituzione come fondamentale e che costituisce, secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica “per i detenuti il primo dei diritti, che condiziona il soddisfacimento di altri”. Il problema, nella tutela di questo come di altri diritti, è riconnesso al fatto che il godimento dei diritti da parte del detenuto è assicurato nei limiti di quanto consentito dallo stato detentivo.

Molto spesso, infatti, i diritti fondamentali dei detenuti devono essere bilanciati con le esigenze di funzionamento e di corretto andamento dell’istituzione penitenziaria, le cui regole sono finalizzate all’ordine e alla sicurezza. È chiaro che simili esigenze non devono essere sottovalutate, essendo connaturate all’esistenza stessa dell’istituzione carceraria. D’altra parte, è, però, da notare che tali esigenze non possono nemmeno fungere da giustificazione universale per qualsivoglia lesione o compressione dei diritti fondamentali del detenuto, il diritto alla salute in particolare.

Se da un lato i diritti fondamentali sono garantiti solo in quanto compatibili con lo status detentivo, dall’altro occorre individuare la soglia superata la quale la compressione è da considerarsi illegittima. La salute come fondamentale diritto dell’uomo richiede una tutela che prescinde dallo stato personale del soggetto, imponendosi come valore fondamentale che deve essere garantito anche a coloro i quali si trovino in detenzione.

L’esigenza di salvaguardare i valori inviolabili della salute e della dignità umana, riconosciuti dalla Costituzione, impongono di tutelare l’integrità psico-fisica dell’individuo destinatario del provvedimento di condanna a pena detentiva che riveste, sempre e comunque, la qualità di “persona”.

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Nato a Vico Equense il 26 Aprile 1990, è un giovane avvocato specializzato in diritto penale e tributario. Laureato in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Napoli Federico II, e nel 2019 in Management presso l’Università delle Camere di Commercio di Roma. Ambizioso, determinato, ed empatico nei rapporti umani, da sempre attivo nel campo del volontariato e della promozione sociale, schierato accanto dei più deboli per la tutela dei loro diritti. Inguaribile viaggiatore, amante dell’arte e del buon cibo italiano.

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